Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Edizione 09/2022
Disposizioni comuni
Art. 1 Estensione assicurativa e diritto applicabile
L’estensione dipende dalla soluzione di assicurazione scelta.
Al presente contratto si applica il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
Art. 2 Validità temporale
2.1 Inizio e durata dell’assicurazione
L’assicurazione inizia il giorno indicato nella polizza.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere dal contratto d’assicurazione con un termine di disdetta di 14 giorni a decorrere dalla fine di ogni mese. Se il contratto non viene disdetto alla scadenza o alla fine dell’anno assicurativo successivo, viene automaticamente prorogato di un anno. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene all’altra parte contraente al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di 14 giorni.
La disdetta deve essere comunicata per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova testuale.
Il primo anno assicurativo dura dall’inizio dell’assicurazione fino alla data di scadenza indicata sulla polizza. Gli ulteriori anni assicurativi durano dodici mesi a partire dalla rispettiva scadenza principale.
2.2 Copertura assicurativa provvisoria
Nei limiti della proposta rilasciata da Zurich e compilata dal contraente, sussiste una copertura assicurativa provvisoria a partire dalla data di inizio indicata nella proposta e fino all’invio della polizza o al rifiuto della proposta, e comunque al massimo per la durata di 30 giorni.
Non sono assicurati i danni che al momento della presentazione della proposta
- sono già stati causati nell’assicurazione di responsabilità di stabili e privata;
- si sono già verificati in tutte le altre assicurazioni.
2.3 Trasferimento all’estero
Se il contraente trasferisce il suo domicilio in un luogo al di fuori della Svizzera, la copertura assicurativa si estingue, al più tardi alla data di disdetta presso l’autorità competente.
Art. 3 Pagamento del premio e adeguamento del contratto
3.1 Basi per la determinazione del premio
Il premio si basa sulle indicazioni del contraente e sull’estensione assicurativa concordata. Zurich dovrà essere immediatamente informata dell’eventuale modifica di uno di questo dati (eccettuata l’età). Zurich sarà quindi autorizzata ad adeguare il contratto alle nuove condizioni.
3.2 Adeguamento del contratto da parte di Zurich
Zurich può adeguare il contratto a decorrere dall’anno di assicurazione successivo (ad es. aumento dei premi, adeguamento delle condizioni di assicurazione, modifica delle regolamentazioni relative alla franchigia).
Zurich deve comunicare al contraente i nuovi premi rispettivamente le nuove disposizioni contrattuali 25 giorni prima dello scadere dell’anno assicurativo. Il contraente ha allora il diritto di disdire il contratto d’assicurazione nel suo insieme o riguardo alla parte interessata dalla modifica a decorrere dalla fine dell’anno di assicurazione in corso. La disdetta deve pervenire a Zurich al massimo entro l’ultimo giorno dell’anno assicurativo in corso. L’omissione della disdetta vale come consenso all’adeguamento del contratto d’assicurazione.
Non danno diritto alla disdetta:
- l’adeguamento automatico della somma di assicurazione in ragione di un variato indice della mobilia domestica;
- l’introduzione o la modifica di tasse legali (ad. es. tassa di bollo federale);
- gli adeguamenti del contratto riconducibili a disposizioni di legge o delle autorità.
3.3 Pagamento del premio e conseguenze della mora
L’incasso del premio viene eseguito da Swisscom (Svizzera) SA per conto di Zurich. Il premio deve essere pagato entro la data indicata nella fattura mensile di Swisscom (data di scadenza).
Se il o la contraente non adempie al suo obbligo di pagamento, gli o le verrà richiesto di effettuare il pagamento e dovrà pagare anche le spese di diffida di 30 franchi svizzeri per ogni diffida, nonché gli interessi di mora e altri costi derivanti dal ritardo nel pagamento.
Se il o la contraente paga solo una parte dell’importo della fattura mensile di Swisscom, questa rata viene utilizzata prima per rimborsare o compensare i crediti di Swisscom (Svizzera) SA nel settore delle telecomunicazioni e i suoi ulteriori crediti.
Zurich può cedere i crediti di premi a Swisscom (Svizzera) SA e si riserva il diritto di disdire il contratto in caso di diffida infruttuosa.
3.4 Rimborso del premio
Se il contratto viene sciolto in anticipo, Zurich rimborsa il premio per il periodo in cui non si è usufruito della copertura assicurativa concordata. È fatta salva la compensazione con altri crediti vantati da Zurich derivanti dal presente contratto.
Art. 4 Regolamentazione riguardante le franchigie
4.1 Applicazione della franchigia
La franchigia viene detratta dall’indennità.
4.2 Franchigie molteplici
Se per lo stesso evento trova applicazione più di una franchigia, si sottrae la franchigia un’unica volta per contratto, e in caso di franchigie differenti viene considerata quella più elevata. Questo regolamento non si applica ai danni causati da terremoti ed eruzioni vulcaniche.
Per i danni compresi nell’assicurazione legale contro i danni causati dagli elementi naturali trovano applicazione le disposizioni di legge.
4.3 Annullamento della franchigia
Non vengono applicate le franchigie pattuite se il contratto nella sua totalità è stato esente da sinistri per tre interi anni assicurativi.
Fanno eccezione a questa regolamentazione le
- franchigie per danni della natura;
- franchigie per danni causati da terremoto ed eruzioni vulcaniche;
Se, in caso di sinistro, vengono richieste prestazioni, le franchigie pattuite nella polizza si applicano nuovamente a decorrere dal momento della notifica. Il nuovo periodo inizia con l’anno assicurativo successivo a quello della data di notifica del sinistro.
Art. 5 Obblighi in caso di sinistro
Al verificarsi di un evento assicurato la persona avente diritto deve:
- avvisare immediatamente Zurich, fornendo ogni informazione in merito alla causa, all’entità e alle circostanze particolari del danno, e permettere alla stessa di fare ogni verifica utile a tale riguardo;
- su richiesta, presentare una distinta delle cose interessate dal sinistro, con l’indicazione del valore;
- durante e dopo il sinistro, fare tutto il possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per ridurre i danni, attenendosi alle istruzioni di Zurich;
- su richiesta, emettere le necessarie procure nonché consegnare tutti i documenti rilevanti;
- tutelare le pretese di risarcimento che gli spettano nei confronti di terzi e, se necessario, contribuire alla relativa esecuzione da parte di Zurich;
- astenersi dall’apportare alle cose danneggiate qualsiasi modifica che possa rendere difficile o impossibile l’accertamento della causa del danno o la stima dello stesso, a meno che la modifica non venga apportata allo scopo di ridurre i danni o nell’interesse pubblico.
In caso di furto, la persona assicurata deve inoltre
- avvisare immediatamente la polizia, non cancellare o modificare tracce senza il consenso della polizia e garantire alle autorità o a Zurich tutto il sostegno necessario;
- avvisare immediatamente Zurich se vengono recuperate cose rubate.
In caso di danno, furto o perdita dei bagagli durante il trasporto la persona assicurata deve anche chiedere di confermare
- l’evento all’operatore turistico o alla ditta di trasporti.
Art. 6 Obblighi di diligenza
Le persone assicurate devono rispettare gli obblighi di diligenza e devono attuare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i danni assicurati.
Art. 7 Violazione degli obblighi e obblighi di diligenza
In caso di violazione degli obblighi, l’indennità può essere ridotta o rifiutata. Non si incorre in questa sanzione se il contraente ovvero l’avente diritto dimostrano che, in considerazione delle circostanze, si deve ritenere la violazione non imputabile a colpa, oppure se la violazione non ha influito sull’origine dell’evento né sull’entità della prestazione assicurata. L’insolvibilità del debitore non scusa l’omesso pagamento del premio.
Art. 8 Rapporto assicurativo dopo il sinistro
Dopo ogni caso di sinistro per il quale è corrisposta una prestazione, il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento dell’indennità. Zurich, invece, ha facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell’indennità. Se una delle due parti disdice il contratto, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la controparte ha ricevuto la disdetta.
Art. 9 Comunicazioni
9.1 Comunicazioni a Zurich
Tutte le comunicazioni possono essere inviate con validità legale anche a Swisscom (Svizzera) SA, tramite le seguenti opzioni di contatto:
- Sito web: www.swisscom.ch o nell’app «My Swisscom»
- E-mail: sure.concierge@swisscom.com
Zurich si riserva il diritto di modificare le opzioni di contatto a seguito di preavviso.
9.2 Comunicazioni al o alla contraente
Tutte le comunicazioni possono essere inviate con validità legale anche attraverso i canali indicati di seguito:
- Tramite l’account utente del o della contraente sul sito web www.swisscom.ch o l’app «My Swisscom» del o della contraente.
- Via e-mail all’indirizzo del o della contraente.
Art. 10 Foro
In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l’avente diritto può scegliere come foro competente:
- Zurigo, quale sede principale di Zurich;
- il domicilio o la sede del contraente o dell’avente diritto in Svizzera, ma non altrove all’estero.
Art. 11 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
Zurich non concede copertura assicurativa e non è tenuta ad effettuare alcun pagamento o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se e in quanto ciò violerebbe le regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.
Disposizioni comuni per l’assicurazione di mobilia domestica e relative assicurazioni complementari
Art. 13 Adeguamento automatico della somma di assicurazione
Mobilia domestica
La somma di assicurazione per mobilia domestica viene adeguata ogni anno, alla scadenza del premio, all’indice della mobilia domestica comunicato dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), il che può comportare anche un adeguamento del premio. Se dall’adeguamento dovesse scaturire una cifra inferiore alla somma di assicurazione riportata nella polizza, la somma di assicurazione per mobilia domestica rimarrà invariata.
Art. 14 Sottoassicurazione
Se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento, il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento; anche in caso di danno parziale, l’indennità viene ridotta nella medesima proporzione.
Zurich rinuncia a opporre un’eventuale sottoassicurazione, se l’entità del danno è inferiore o pari al 10% della somma di assicurazione, al massimo tuttavia fino a CHF 30’000. La rinuncia non vale per i danni coperti dall’assicurazione contro i danni causati da eventi naturali prevista dalla legge.
Nell’assicurazione a primo rischio, il danno viene risarcito fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita, senza riguardo ad un’eventuale sottoassicurazione.
Art. 15 Prova del sinistro
L’avente diritto deve comprovare l’entità del danno. La somma di assicurazione non costituisce una prova né dell’esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del caso di sinistro.
Art. 16 Spese per la riduzione dei danni
Le prestazioni assicurate includono anche le spese per la riduzione dei danni. Se il totale di tali spese più l’indennità supera la somma di assicurazione, queste vengono risarcite solo se si tratta di spese sostenute su richiesta di Zurich. Le prestazioni di pompieri, polizia o di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate.
Art. 17 Limiti legali delle prestazioni per danni causati dagli eventi naturali
Se la somma delle indennità a carico di tutte le compagnie di assicurazione per un evento assicurato, relativo a un solo contraente, supera i 25 milioni di franchi, essa verrà ridotta a questo importo. Resta riservata un’ulteriore riduzione secondo la seguente disposizione.
Se la somma delle indennità a carico di tutte le compagnie di assicurazione per un evento assicurato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein supera 1 miliardo di franchi, le indennità spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotte in modo che il loro totale non superi la suddetta somma.
Le indennità per danni a mobilia domestica risp. beni mobili e stabili non vengono addizionate per i limiti delle prestazioni sopracitati. I danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un unico evento allorché sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
Questi limiti delle prestazioni valgono nel campo di applicazione delle disposizioni legali obbligatorie relative all’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali. In caso di modifiche dei limiti legali delle prestazioni valgono i limiti delle prestazioni vigenti nel momento in cui si verifica il sinistro.
Art. 18 Indennità in natura
A propria discrezione, Zurich può anche erogare un’indennità in natura.
Art. 19 Cambiamento di proprietario
Se le cose assicurate nel contratto d’assicurazione cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano al nuovo proprietario.
Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto mediante una dichiarazione scritta o in altra forma idonea a fungere da prova testuale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di cambiamento di proprietario.
La compagnia di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del passaggio di proprietà. Il contratto cessa non prima di 30 giorni dalla data di disdetta.
Assicurazione di mobilia domestica
Art. 101 Somma di assicurazione per la mobilia domestica
La mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo fino a concorrenza delle somme di assicurazione indicate nella polizza. Queste devono corrispondere all’importo totale per il riacquisto di tutte le cose assicurate al valore a nuovo.
Art. 102 Validità temporale e territoriale
102.1 Validità temporale
L’assicurazione copre i danni che si verificano nell’arco della durata dell’assicurazione.
102.1.1 Non sono assicurati
- Nel caso di un’offerta (da parte di Zurich)
I danni che si sono già verificati al momento della stipula del contratto.
- Nel caso di una proposta (da parte del contraente)
I danni che si sono già verificati al momento della presentazione della proposta.
102.2 Validità territoriale
102.2.1 A casa (nel luogo assicurato)
La protezione assicurativa è valida a casa, cioè nel luogo assicurato indicato nella polizza o nel luogo assicurato ai sensi dell’art. 102.2.1 b). Se nella stessa polizza sono assicurati più luoghi, viene considerato come casa il luogo al quale è assegnata la cosa assicurata interessata.
- Mobilia domestica presso il domicilio
Sono assicurate le cose assicurate presso l’indirizzo di domicilio del contraente indicato nella polizza.
- Mobilia domestica in locali in affitto e sul posto di lavoro
Le cose assicurate in locali distinti affittati a lungo, come per esempio camere in appartamento condiviso, garage, locali per il bricolage e celle frigorifere come pure presso il posto di lavoro delle persone assicurate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, sono coassicurate fino al 10% della somma di assicurazione, per un massimo di CHF 10’000, se incluse nella somma di assicurazione per mobilia domestica presso il proprio domicilio. Sono esclusi case e appartamenti di vacanza e abitazioni secondarie.
Se il valore a nuovo delle cose supera il 10% della somma di assicurazione o CHF 10’000, l’intera mobilia domestica in locali in affitto o sul posto di lavoro è assicurabile come «Rischio speciale mobilia domestica».
- Mobilia domestica in casa di vacanza, appartamento di vacanza o abitazione secondaria
La mobilia domestica nelle case di vacanza e negli appartamenti di vacanza o nelle abitazioni secondarie sono assicurabili come luoghi supplementari con una somma di assicurazione separata.
- Rischio speciale mobilia domestica
Mediante convenzione speciale è possibile assicurare le cose assicurate in circostanze particolari o in determinati luoghi, indicati nella polizza (come per es. mobilia domestica in locali affittati, mobilia domestica in locali per hobby e mobilia domestica immagazzinata con un valore superiore al 10% della somma di assicurazione e superiore a CHF 10’000, mobilia domestica circolante o nella cassetta di sicurezza in banca, ecc.).
- Libera circolazione
Se due o più luoghi sono assicurati presso Zurich (per es. domicilio, appartamento di vacanza o secondario, rischio speciale ecc.), dopo la scadenza dell’assicurazione esterna ai sensi dell’art. 102.2.2 relativa alla somma di assicurazione, sussiste la libera circolazione tra questi luoghi. La protezione assicurativa in questo caso si determina secondo la copertura assicurativa del luogo nel quale si trova ora la cosa assicurata interessata dalla libera circolazione.
- Cambiamento di domicilio
La copertura assicurativa si estende anche in caso di cambiamento di domicilio all’interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein durante il trasloco e presso il nuovo luogo. I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati a Zurich al più tardi entro 30 giorni dalla successiva scadenza del premio. Zurich ha il diritto di adeguare il premio alle nuove circostanze.
102.2.2 Fuori casa (assicurazione esterna)
La protezione assicurativa vale in tutto il mondo per cose assicurate che temporaneamente, ma per un periodo non superiore a due anni, si trovano fuori da casa ai sensi dell’art. 102.2.1.
Art. 103 Persone assicurate
Assicurati sono il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che soggiornano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana.
Art. 104 Cose assicurate
Sono assicurati
104.1 Mobilia domestica
Ovvero:
- tutti i beni mobili a uso privato di proprietà delle persone assicurate;
- le seguenti installazioni edili che non sono o non devono essere assicurate con lo stabile, ad uso privato e di proprietà delle persone assicurate:
- installazioni edili all’interno dello stabile;
- le installazioni edili apportate dalle persone assicurate in qualità di locatari o affittuari all’interno dello stabile e su di esso;
- gli utensili da lavoro di proprietà delle persone assicurate e da queste utilizzati in qualità di lavoratore dipendente;
- gli oggetti mobili a noleggio e in leasing per uso privato.
104.2 Valori pecuniari, effetti di ospiti e cose affidate
Separatamente e in aggiunta – con somma di assicurazione propria – sono assicurati:
104.2.1 Valori pecuniari
Ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose sciolte e perle, che sono proprietà privata delle persone assicurate e non rappresentano il patrimonio aziendale.
104.2.2 Effetti di ospiti e cose affidate
Ossia gli effetti di ospiti (ad eccezione di valori pecuniari e gioielli) e cose affidate di terzi mobili, destinate all’uso privato.
Art. 105 Cose non assicurate Non sono assicurati
- veicoli a motore (esclusi i ciclomotori per i quali non è prescritta per legge un’assicurazione responsabilità civile), rimorchi, roulotte, abitazioni mobili, compresi i relativi accessori;
- natanti per i quali è prevista per legge un’assicurazione responsabilità civile, come pure quelli che dopo l’uso non vengono regolarmente riportati a casa, nonché tutte le imbarcazioni a motore e relativi accessori;
- aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell’aviazione;
- cose assicurate contro quegli eventi per i quali sussiste un obbligo di assicurazione presso un istituto di assicurazione cantonale (per es. mobilia domestica contro incendio nei Cantoni Nidvaldo e Vaud);
- cose che devono essere assicurate con lo stabile secondo le norme di limitazione in vigore tra stabile e beni mobili (per es. lavatrice mobile di un proprietario di stabile nel Cantone di Zurigo). Le norme pertinenti sono indicate all’art. 302;
- oggetti singoli per i quali esiste un’assicurazione apposita. Se tuttavia la polizza esclude la copertura assicurativa perché esiste un’altra assicurazione, ad es. un’assicurazione di mobilia domestica, Zurich non applica questa restrizione.
- criptovalute;
- costruzioni mobili.
Art. 106 Esclusioni generali
Sono esclusi dall’assicurazione i danni che, a prescindere dalla loro causa, sono direttamente o indirettamente in relazione a
- eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolta o disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse e tumulti) e in seguito alle misure prese per contrastarli;
- fissione e fusione nucleare, materiale radioattivo, contaminazione radioattiva e dispositivi esplosivi nucleari o armi nucleari di qualsiasi natura e in seguito alle misure prese per contrastarli;
- acqua di bacini artificiali o di altre riserve idriche risp. serbatoi artificiali;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche (questa esclusione non si applica laddove terremoti ed eruzioni vulcaniche siano riportati nella polizza).
Dall’assicurazione sono inoltre esclusi i danni che sono direttamente in relazione a
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti.
Queste esclusioni non si applicano per l’assicurazione legale contro i danni causati dagli elementi naturali.
Eventi assicurati
Nella prestazione dell’assicurazione «CLASSIC» o «ALL RISK» possono essere assicurati gli eventi riportati qui di seguito. La prestazione dell’assicurazione concordata così come gli eventi assicurati sono indicati nella polizza:
Prestazione dell’assicurazione «CLASSIC»: incendio (art. 107), eventi naturali (art. 108), terremoti ed eruzioni vulcaniche (art. 109), furto (art. 110) e acqua (art. 111),
Prestazione dell’assicurazione «ALL RISK»: All Risk (art. 112), terremoti ed eruzioni vulcaniche (art. 109).
Art. 107 Incendio
107.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati
- i danni cagionati da incendio, effetto improvviso e accidentale del fumo, fulmine, esplosione e implosione, caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
- danni causati da lavori di spegnimento e sgombero;
- perdita come conseguenza di tali eventi;
- danni da abbruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte involontariamente a caldo intenso o calore.
107.2 Restrizione della copertura assicurativa
Sono esclusi dall’assicurazione i danni a macchine, apparecchi e linee elettriche sotto tensione per effetto diretto dell’energia elettrica.
Art. 108 Eventi naturali
108.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni causati da piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.
È assicurata anche la perdita di cose assicurate a seguito degli eventi sopra elencati.
108.2 Restrizioni della copertura assicurativa
- Non sono danni della natura:
- i danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno edificabile, costruzione difettosa, difetto di manutenzione dello stabile, omissione di misure preventive, movimenti artificiali del terreno, caduta di masse di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti di acque che, secondo l’esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
- indipendentemente dalla loro causa, i danni causati da acqua di bacini artificiali o di altri impianti idrici, rigurgito dell’acqua di scarico dalla canalizzazione o cambiamenti della struttura dell’atomo;
- i danni di esercizio dei quali si deve tener conto sulla base dell’esperienza, quali danni in caso di costruzioni di sopra e sottostruttura, cunicoli, estrazione di massi, ghiaia, sabbia o argilla;
- i danni provocati da vibrazioni che sono causate dal crollo di cavità artificiali;
- le scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche.
- Sono esclusi dall’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali:
- i danni provocati da tempeste e dall’acqua a natanti che si trovano sull’acqua.
Art. 109 Terremoti ed eruzioni vulcaniche
109.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione come conseguenza diretta e indiretta di terremoti o eruzioni vulcaniche.
In deroga alle esclusioni generali di cui all’art. 106, sono coassicurati i saccheggi che si verificano successivamente ad un terremoto o ad un’eruzione vulcanica.
Per terremoti si intendono scosse di vaste proporzioni della superficie terrestre, scatenate da movimenti tettonici della crosta terrestre e dello strato superiore del mantello. Nell’incertezza se si tratti di un terremoto, è determinante la valutazione del Servizio Sismico Svizzero (SSS).
Per eruzioni vulcaniche si intendono la decompressione concomitante alla formazione di una spaccatura della terra e connessa a fuoriuscita di lava, eruzione di ceneri o altri materiali e gas rilasciati.
109.2 Disposizione sulle tempistiche
Tutti i terremoti o le eruzioni vulcaniche che si verificano nell’arco di 168 ore dalla prima scossa risp. eruzione che ha causato dei danni, costituiscono un unico evento di sinistro.
Sono assicurati tutti gli eventi di sinistro il cui inizio si verifica nel corso della durata dell’assicurazione.
109.3 Pretese verso terzi e altri fornitori di prestazioni
Se Zurich eroga prestazioni per le quali gli aventi diritto potrebbero far valere diritti alle prestazioni anche nei confronti di terzi, tali diritti sono trasferiti a Zurich al momento dell’erogazione della prestazione dovuta in base al presente contratto.
Qualora un istituto di assicurazione cantonale dovesse prevedere una copertura assicurativa obbligatoria per terremoti ed eruzioni vulcaniche, è possibile far valere, a integrazione delle prestazioni erogate, un eventuale danno residuo in virtù del presente contratto.
109.4 Disdetta
In deroga all’art. 2.1, ciascuna delle parti contraenti può disdire, per iscritto o in altra forma idonea a fungere da prova testuale, la prestazione «Terremoto ed eruzioni vulcaniche», rispettando un termine di preavviso di tre mesi alla scadenza di ogni anno assicurativo.
Art. 110 Furto
110.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni derivanti da uno degli eventi seguenti, purché comprovati da tracce, testimoni o, a seconda delle circostanze, da altre prove convincenti.
110.1.1 Furto con scasso
Per furto con scasso si intende la sottrazione di cose da parte di persone che si introducono con la forza in uno stabile o in un locale di uno stabile o che aprono mediante scasso un contenitore chiuso che si trova all’interno di esso.
È equiparato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi regolari o i codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina.
110.1.2 Rapina
Per rapina si intende la sottrazione di cose sotto minaccia o usando violenza nei confronti delle persone assicurate come pure il furto in caso d’incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.
110.1.3 Furto semplice
È assicurato il furto che non è considerato né furto con scasso né rapina. Ne fa parte anche la manipolazione di impianti di chiusura, nell’ambito della quale non vengono cagionati danni agli edifici.
Non è assicurato il furto semplice
- nell’assicurazione esterna ai sensi dell’art. 102.2.2 (fatte salve le assicurazioni complementari furto semplice fuori casa e superfurto),
- di valori pecuniari.
110.1.4 Vandalismo
Sono assicurati i danneggiamenti dolosi alla mobilia domestica, anche in assenza di furto, se l’autore si è procurato l’accesso ai locali assicurati in modo illecito.
110.1.5 Furto da veicoli chiusi a chiave
Il furto da veicoli chiusi a chiave viene considerato furto semplice.
110.2 Restrizione della copertura assicurativa
Sono esclusi dall’assicurazione i danni da perdita o smarrimento di cose.
Art. 111 Acqua
111.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni causati da:
- liquidi e gas provenienti da condutture e impianti che servono agli stabili dei luoghi assicurati, dalle installazioni e dagli apparecchi ad essi collegati e da altri apparecchi e installazioni con scorrimento d’acqua come acquari, fontanelle ornamentali, umidificatori e materassi ad acqua;
- acqua piovana e acqua proveniente dalla neve o dal ghiaccio che filtra nello stabile dall’esterno;
- danni all’interno dello stabile causati da rigurgito dell’acqua di scarico dalla canalizzazione o da acqua del sottosuolo e di pendio.
Sono inoltre coassicurati
- la perdita di cose assicurate a seguito di tali eventi;
- le spese per la riparazione delle condutture dell’acqua, inclusi i contatori dell’acqua e degli apparecchi ad esse collegati, installati dal locatario all’interno dello stabile, a seguito del loro congelamento o di danni riconducibili al gelo.
111.2 Restrizioni della copertura assicurativa
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
- che sono assicurati negli eventi incendio ed eventi naturali;
- causati dall’acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini e finestre aperti e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- subiti durante il riempimento e la riparazione o revisione di impianti di riscaldamento e serbatoi nonché di permutatori termici e/o circuiti delle pompe di calore.
Art. 112 All Risk
112.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati la perdita, il danneggiamento e la distruzione.
112.2 Restrizione della copertura assicurativa
Sono esclusi dall’assicurazione:
- i danni insorti gradualmente risp. non repentinamente, ad es. per l’azione della luce, della temperatura, dell’umidità dell’aria, della siccità, dell’ossidazione o deterioramento;
- usura, invecchiamento, alterazione cromatica, deterioramento dei materiali;
- i danni insorti senza l’intervento di una forza esterna, per es. i danni di esercizio interni;
- i danni causati da parassiti e roditori;
- la frode, l’appropriazione indebita risp. il defraudamento;
- la realizzazione forzata in via d’esecuzione o fallimento oppure la confisca da parte di enti pubblici;
- i danni causati da animali domestici a seguito di graffi, morsi e deiezioni;
- i danni causati dall’acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- gli attrezzi per lo sport, le biciclette e i ciclomotori, compresi i loro oggetti di equipaggiamento, usati per competizioni;
- i dati presenti sulle cose assicurate, per es. foto, file musicali, programmi applicativi.
Art. 113 Prestazioni
113.1 Valore di risarcimento e calcolo del sinistro
Per mobilia domestica, effetti di ospiti e cose affidate il danno viene calcolato in base all’importo che richiederebbe il riacquisto al valore a nuovo al momento del sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore dei resti. L’eventuale valore affettivo personale non viene preso in considerazione. In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base ai costi di riparazione, tuttavia al massimo fino all’ammontare del valore di risarcimento.
113.2 Somme di assicurazione e limiti delle prestazioni
La somma di assicurazione rappresenta il limite di indennità, a meno che non siano applicabili limiti delle prestazioni particolari. Per danni nel campo di applicazione delle disposizioni legali relative all’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali si applicano le disposizioni di legge di cui all’art. 17.
113.2.1 Limiti delle prestazioni per i gioielli
- Prestazione dell’assicurazione «CLASSIC»
In caso di furto semplice a casa ai sensi dell’art. 102.2.1 e di furto con scasso in generale (ma non rapina), la prestazione per gioielli è limitata al 20% della somma di assicurazione, per un massimo di CHF 30’000. Tale limitazione non si applica se i gioielli sono custoditi in una cassaforte del peso totale di almeno 100 kg o in una cassaforte immurata e se le chiavi o i codici di serrature con combinazioni sono diligentemente custoditi o portati con sé dalle persone responsabili.
- Prestazione dell’assicurazione «ALL RISK»
In caso di perdita (per es. in seguito a furto) la prestazione per gioielli è limitata al 20% della somma di assicurazione, per un massimo di CHF 30’000.
Questa limitazione non si applica:
- per rapina, vale a dire la sottrazione di cose sotto minaccia o usando violenza nei confronti delle persone assicurate come pure il furto in caso d’incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio;
- se i gioielli sono custoditi in una cassaforte del peso totale di almeno 100 kg o in una cassaforte immurata e se le chiavi o i codici di serrature con combinazioni sono diligentemente custoditi o portati con sé dalle persone responsabili.
- Prestazione dell’assicurazione «CLASSIC» e «ALL RISK»
- Nella casa di vacanza o nell’appartamento di vacanza e nell’abitazione secondaria non abitati, i gioielli in caso di furto sono assicurati solo se custoditi in una cassaforte di peso totale di almeno 100 kg o in una cassaforte immurata e se le chiavi o i codici di serrature con combinazioni sono diligentemente custoditi in un altro luogo o portati con sé dalle persone responsabili. Fatte salve queste premesse, il limite di prestazione per i gioielli in questi luoghi è di CHF 100’000.
- Gli orologi da taschino e da polso con valore singolo superiore a CHF 5’000 sono considerati gioielli.
113.2.2 Somma di assicurazione per valori pecuniari
- Prestazione dell’assicurazione «CLASSIC»
I valori pecuniari sono assicurati contro i danni causati da incendio, eventi naturali, furto con scasso, rapina, terremoto ed eruzioni vulcaniche nonché acqua, a condizione che questi eventi siano indicati nella polizza, fino a CHF 5’000 a primo rischio, e a meno che non sia stata pattuita una somma di assicurazione superiore.
Nel rischio speciale «Mobilia domestica in camera blindata banca» sono assicurati valori pecuniari fino alla somma di assicurazione indicata nella polizza.
In caso di furto semplice non vengono erogate prestazioni.
- Prestazione dell’assicurazione «ALL RISK»
I valori pecuniari sono assicurati contro i danni da All Risk, terremoti ed eruzioni vulcaniche, a condizione che questi eventi siano indicati nella polizza, fino a CHF 5’000 al primo rischio, a meno che non sia stata pattuita una somma di assicurazione superiore.
113.2.3 Limiti delle prestazioni in caso di danni da abbruciacchiature
- Prestazione dell’assicurazione «CLASSIC»
Le prestazioni per danni da abbruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte involontariamente a caldo intenso o calore ammontano a un massimo di CHF 5’000.
- Prestazione dell’assicurazione «ALL RISK»
Per danni da abbruciacchiature e danni alle cose assicurate che sono state esposte involontariamente a caldo intenso o calore non è presente nessun particolare limite delle prestazioni.
113.2.4 Somma di assicurazione per effetti di ospiti e cose affidate
- Prestazione dell’assicurazione «CLASSIC»
Gli effetti di ospiti (senza valori pecuniari e gioielli) e le cose affidate sono assicurati contro i danni causati da incendio, eventi naturali, terremoto ed eruzioni vulcaniche, furto e acqua – a condizione che questi eventi siano indicati nella polizza – fino a CHF 5’000 ciascuno a primo rischio.
- Prestazione dell’assicurazione «ALL RISK»
Gli effetti di ospiti (senza valori pecuniari e gioielli) e le cose affidate sono assicurati da All Risk nonché terremoti ed eruzioni vulcaniche – a condizione che questi eventi siano indicati nella polizza – fino a CHF 5’000 ciascuno a primo rischio.
113.2.5 Somma di assicurazione per oggetti sostitutivi in caso di ritardo dei bagagli
- Prestazione dell’assicurazione «CLASSIC»
Sono assicurate le spese sostenute per acquisti di oggetti sostitutivi, se il bagaglio affidato ai fini del viaggio viene consegnato in ritardo, se è stipulata l’assicurazione complementare Superfurto. Il corrispondente limite delle prestazioni è indicato nell’art. 403.1.2 b).
- Prestazione dell’assicurazione «ALL RISK»
Se il bagaglio affidato ai fini del viaggio viene consegnato in ritardo, sono assicurate le spese sostenute per acquisti di oggetti sostitutivi assolutamente necessari fino a un massimo di CHF 2’000 al primo rischio.
113.3 Oggetti ritrovati
Gli oggetti ritrovati successivamente devono essere consegnati a Zurich oppure bisogna rimborsare l’indennità percepita.
Art. 114 Spese assicurate
Sono assicurate le seguenti spese insorte in seguito a un danno assicurato a casa (nel luogo assicurato) ai sensi dell’art. 102.2.1 (senza rottura di vetri ai sensi dell’art. 405). La prestazione per genere di spesa ammonta al 10% della somma di assicurazione per la mobilia domestica, tuttavia almeno a CHF 5’000 per genere di spesa, se non è stata concordata una somma di assicurazione superiore (escluso il genere di spesa e)). L’indennità massima per tutti i generi di spesa a)–d) ammonta complessivamente a CHF 50’000:
a) Spese supplementari relative al costo della vita o perdita di proventi per locazione
Sono determinanti le spese che risultano dall’impossibilità di utilizzare i locali danneggiati nonché dalla perdita di proventi per locazione o sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.
b) Spese di sgombero e smaltimento
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per lo sgombero dal luogo del sinistro dei resti delle cose assicurate, il loro trasporto fino al sito di deposito idoneo più vicino e il pagamento delle spese di deposito e distruzione. Le spese per la necessaria decontaminazione delle cose assicurate e per l’acqua di spegnimento sono coassicurate.
c) Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle misure adottate.
d) Spese di cambiamento delle serrature
Sono determinanti le spese effettivamente sostenute per la modifica o la sostituzione di serrature nei luoghi indicati nella polizza e delle cassette di sicurezza di banca prese in locazione nonché delle relative chiavi.
e) Altre spese
Per le altre spese, comunque comprovabili, sostenute in seguito a un danno assicurato a casa (nel luogo assicurato) la prestazione ammonta inoltre a un massimo di CHF 500. L’aumento o la riduzione della somma di assicurazione non ha alcun effetto su questo limite delle prestazioni.
f) Danneggiamento dello stabile
In caso di danneggiamento dello stabile causato da un furto assicurato o da un tentativo dimostrato di commettere un furto, vengono risarcite le spese della riparazione, a meno che non debbano essere assunte da un’altra assicurazione.
g) Spese causate dal gelo
- Prestazione dell’assicurazione «CLASSIC» Le spese per la riparazione delle condutture dell’acqua, inclusi i contatori dell’acqua e degli apparecchi ad esse collegati, installati dal locatario all’interno dello stabile, a seguito del loro congelamento o di danni riconducibili al gelo, sono assicurate nell’evento acqua senza particolare limite di prestazioni.
- Prestazione dell’assicurazione «ALL RISK» Sono determinanti le spese per la riparazione delle condutture dell’acqua, inclusi i contatori dell’acqua e degli apparecchi ad esse collegati, installati dal locatario all’interno dello stabile, a seguito del loro congelamento o di danni riconducibili al gelo.
Art. 115 Franchigia
Eventi naturali
La franchigia per danni causati da eventi naturali ammonta a CHF 500 per evento.
Terremoti
La franchigia per i danni causati da terremoti ed eruzioni vulcaniche ammonta al 10% dell’importo del sinistro, minimo CHF 1’000 per evento.
All Risk
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, a meno che nella polizza non sia indicata una franchigia diversa.
Per i seguenti danni causati da eventi naturali la franchigia ammonta a CHF 500 per evento: piene, inondazioni, uragani (= vento ad almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti di terreno.
Altri danni
Per tutti gli altri danni la franchigia ammonta a CHF 200 per evento, a meno che nella polizza non sia indicata una franchigia diversa.
Assicurazioni complementari all’assicurazione di mobilia domestica
Se concordato e indicato nella polizza, il contratto può includere le seguenti assicurazioni complementari.
Art. 401 Disposizioni comuni per tutte le assicurazioni complementari
401.1 Disposizioni contrattuali complementari
A integrazione delle disposizioni di queste assicurazioni complementari si applicano le rispettive disposizioni per l’assicurazione di mobilia domestica, l’assicurazione stabili e l’assicurazione di costruzioni mobili – in particolare le disposizioni relative a «Cose assicurate», «Cose non assicurate» ed «Esclusioni generali» – a meno che nelle singole assicurazioni complementari non vi siano disposizioni differenti.
401.2 Validità temporale
L’assicurazione copre i danni che si verificano nell’arco della durata dell’assicurazione.
401.2.1 Non sono assicurati
- Nel caso di un’offerta (da parte di Zurich)
I danni che si sono già verificati al momento della stipula del contratto.
- Nel caso di una proposta (da parte del contraente)
I danni che si sono già verificati al momento della stipula del contratto.
Art. 402 Furto semplice fuori casa
402.1 Estensione assicurativa
Le cose assicurate nell’assicurazione di mobilia domestica sono assicurate fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita a primo rischio contro furto semplice nell’assicurazione esterna ai sensi dell’art. 102.2.2.
Se nella stessa polizza sono assicurati più luoghi, viene applicato il furto semplice fuori casa in modo generale per le cose assicurate di tutte queste sedi.
402.2 Restrizione della copertura assicurativa
Non sono assicurati i valori pecuniari e i danni derivanti da perdita o smarrimento di cose.
402.3 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.
Art. 403 Superfurto
403.1 Estensione assicurativa
Se nella stessa polizza sono assicurati più luoghi, la protezione assicurativa viene applicata in modo generale per le cose assicurate di tutte queste sedi.
403.1.1 Furto semplice fuori casa
Le cose assicurate nell’assicurazione di mobilia domestica sono assicurate fino a concorrenza della somma di assicurazione pattuita a primo rischio contro furto semplice nell’assicurazione esterna ai sensi dell’art. 102.2.2.
Restrizione dell’estensione assicurativa
Non sono assicurati i valori pecuniari e i danni derivanti da perdita o smarrimento di cose.
403.1.2 Danni e perdita durante il viaggio
La somma di assicurazione pattuita a primo rischio per superfurto si raddoppia e oltre alla copertura ai sensi dell’art. 403.1.1 (anch’essa con somma di assicurazione raddoppiata) si applica anche la seguente estensione assicurativa per la mobilia domestica assicurata portata con sé durante un viaggio, a condizione che:
- il viaggio conduca una persona assicurata oltre 50 km in linea d’aria rispetto all’indirizzo di domicilio assicurato (mobilia domestica presso il domicilio)
oppure
- durante il viaggio si pernotti fuori casa per almeno una notte.
La protezione assicurativa vale in tutto il mondo e decorre dall’inizio del viaggio dopo aver lasciato la propria abitazione e termina al momento del rientro a casa.
- Eventi assicurati
Sono assicurati la perdita nonché i danneggiamenti o le distruzioni in seguito all’azione di una forza esterna e violenta, che sopraggiungono in modo imprevisto e repentino.
- Ritardo dei bagagli
Sono assicurate le spese sostenute per acquisti di oggetti sostitutivi assolutamente necessari fino a un massimo del 30% della somma di assicurazione, se il bagaglio affidato ai fini del viaggio viene consegnato in ritardo.
- Restrizione dell’estensione assicurativa
Sono esclusi dall’assicurazione
- i valori pecuniari;
- i danni che sono assicurati negli eventi incendio, eventi naturali, furto, acqua o rottura di vetri;
- il furto semplice fuori casa (assicurato ai sensi dell’art. 403.1.1);
- i danni causati da roditori e parassiti;
- gli attrezzi per lo sport, le biciclette e i ciclomotori, compresi i loro oggetti di equipaggiamento, usati per competizioni;
- gli attrezzi per lo sport dotati di un proprio motore (ad esclusione dei ciclomotori per i quali non è prescritta per legge un’assicurazione responsabilità civile);
- i danni causati dall’acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- i dati presenti sulle cose assicurate, per es. foto, file musicali, programmi applicativi;
- i danni causati da animali domestici a seguito di graffi, morsi e deiezioni;
- il ferimento o l’uccisione di animali;
- frode, appropriazione indebita o defraudamento;
- la realizzazione forzata in via d’esecuzione o fallimento oppure la confisca da parte di enti pubblici.
403.2 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.
Art. 404 Perdita delle chiavi
Se è assicurato il rischio furto semplice fuori casa, superfurto o All Risk, la perdita delle chiavi è coassicurata.
404.1 Estensione assicurativa, prestazioni e franchigia
In caso di perdita delle chiavi o dei codici, delle carte per i sistemi di accesso elettronici (badge) e simili, le spese per la modifica o la sostituzione di serrature (incluse serrature provvisorie) nei luoghi indicati nella polizza, incluse le relative chiavi, sono coassicurate fino al 50% della somma di assicurazione pattuita per il furto semplice fuori casa, tuttavia al massimo CHF 4’000. Si applica inoltre:
- il raddoppio della somma di assicurazione in caso di superfurto non viene considerato;
- le prestazioni All Risk sono assicurate fino a CHF 4’000.
Se le spese per serrature provvisorie superano la somma di assicurazione, si può far valere l’assicurazione complementare «Home Assistance», se inclusa nel contratto.
Analogamente è assicurata anche la perdita delle chiavi di cassette di sicurezza bancarie prese in locazione.
Si applica la franchigia dell’assicurazione contro il furto o All Risk.
404.2 Restrizioni della copertura assicurativa
Non sono assicurati chiavi, codici, badge, ecc. per locali commerciali e veicoli.
Art. 405 Rottura di vetri
405.1 Validità territoriale
Quest’assicurazione complementare vale presso la sede concordata.
405.2 Estensione assicurativa
In base a quanto concordato la copertura assicurativa si orienta secondo le seguenti varianti:
- Vetri dei mobili
Sono assicurati contro i danni da rottura le vetrate di mobili nonché i piani di tavoli in pietra naturale o artificiale.
- Tutti i vetri
Sono assicurati, fino alla somma di assicurazione concordata, i danni da rottura subiti da:
- vetrate dello stabile nel luogo assicurato, compresi gli elementi di costruzione in vetro e i lucernari;
- vetrate dei mobili (se proprietario delle cose assicurate);
- componenti in vetro di collettori solari e simili;
- plexiglas o materie plastiche simili, se utilizzate in sostituzione del vetro;
- piani di cottura in ceramica, lavelli, lavabi, bidet, orinatoi e vasi di gabinetto inclusi gli sciacquoni. I costi consequenziali necessari per accessori (come per es. portasciugamani o mobili sotto il lavello) e rubinetteria sono coassicurati fino a CHF 500;
- piatti doccia e vasche da bagno, incluse pareti divisorie;
- piani di copertura della cucina e piani di tavoli in pietra naturale o artificiale o in ceramica;
- le spese di riparazione di rivestimenti in smalto scheggiati.
Nel caso di locatari o comproprietari per piano, la copertura assicurativa vale solo per i locali ad uso proprio comprensivi di locali attigui.
- Tutti i vetri e rottura di vetri estesa
In questa variante, l’assicurazione complementare «Tutti i vetri» si estende anche a danni da rottura a
- piastrelle da parete e pavimento in pietra naturale o artificiale o in ceramica all’interno dello stabile assicurato;
- rivestimenti in vetro di facciate e pareti nonché elementi di costruzione in vetro incorporati nello stabile assicurato o utilizzati come struttura muraria vera e propria.
In caso di danneggiamento di singole piastrelle da parete o pavimento, vengono risarcite, se necessario, anche le piastrelle rimanenti. Nel caso di piastrelle da parete e rivestimenti di facciata o parete, l’indennità è limitata alla superficie della parete interessata, nel caso di piastrelle di pavimenti alla pavimentazione del locale interessato.
Nel caso di locatari o comproprietari per piano, la copertura assicurativa vale solo per i locali ad uso proprio comprensivi di locali attigui.
Se specificatamente concordato, l’assicurazione complementare come da varianti b) e c) nell’assicurazione stabili è valida solo per i locali ad uso comune.
405.3 Restrizioni della copertura assicurativa
Di norma, sono esclusi dall’assicurazione contro la rottura di vetri:
- i danni a specchietti, vetri ottici (occhiali, binocoli, ecc.), schermi di qualsiasi genere, stoviglie, vetri concavi, oggetti d’arte o decorativi e lampade come pure a lampadine elettriche, tubi fluorescenti e tubi al neon;
- i danni puramente superficiali e meramente estetici quali graffi o residui di scintille, ecc.;
- danni che sono assicurati negli eventi incendio ed eventi naturali;
- i danni consecutivi e i danni dovuti a usura;
- i danni a vetri di serre e dei cassoni a letto caldo;
- i danni a componenti di apparecchi di comunicazione e d’intrattenimento elettronici quali, ad esempio, telefoni cellulari, tablet, ecc.
Nel caso di abitazioni mobili, roulotte, casette in legno, apiari e capanni di orti, nella variante «Tutti i vetri» sono coperti esclusivamente i danni da rottura subiti dalle vetrate di mobili, finestre e aperture nel tetto in vetro, plexiglas o materie sintetiche simili.
405.4 Prestazioni e franchigia
La prestazione dipende dalla variante scelta:
Primo rischio
In caso di sinistro vengono risarcite le spese di riparazione o sostituzione fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata, per ogni cosa danneggiata o distrutta. Le spese di trasporto, di sgombero e per vetrate provvisorie rientrano nella copertura se incluse nella somma di assicurazione.
Globale
In caso di sinistro l’assicurazione copre le spese effettivamente sostenute per la sostituzione e le vetrate provvisorie così come le spese di trasporto e sgombero, al massimo la somma di assicurazione concordata per la mobilia domestica o lo stabile.
In caso di rotture di vetri non si applica alcuna franchigia.
Art. 406 Assicurazioni casco
406.1 Validità territoriale
Questa assicurazione complementare è valida in tutto il mondo.
406.2 Estensione assicurativa
A seconda delle condizioni pattuite nel contratto, questa assicurazione complementare comprende:
Casco economia domestica
Cose che appartengono alla mobilia domestica assicurata fino alla somma di assicurazione concordata al primo rischio.
Elettrocasco
Cose appartenenti alla mobilia domestica assicurata per il cui utilizzo è necessaria l’energia elettrica (allacciamento alla rete elettrica o batteria), fino alla concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio. Sono compresi per es. computer portatile, smartphone o moto elettrica per i quali non è prescritta per legge alcuna assicurazione di responsabilità civile.
Casco attrezzi per lo sport
La copertura comprende tutti gli attrezzi per lo sport compresi nella mobilia domestica assicurata (per es. attrezzi ginnici, pattini in linea, snowboard, sci) nonché gli oggetti di equipaggiamento che servono per proteggersi da infortuni durante le attività sportive (per es. maschera da scherma, casco di protezione), fino a concorrenza della somma di assicurazione concordata a primo rischio.
Le biciclette e i ciclomotori a motore elettrico compresi nella mobilia domestica assicurata con un prezzo di catalogo superiore a CHF 1’000 sono considerati attrezzi per lo sport.
406.3 Eventi assicurati
Sono assicurati i danneggiamenti o le distruzioni in seguito all’azione di una forza esterna e violenta, che sopraggiungono in modo imprevisto e repentino.
406.4 Restrizioni della copertura assicurativa
Sono esclusi dall’assicurazione
- danni che sono assicurati negli eventi incendio, eventi naturali, furto, furto semplice fuori casa, acqua o rottura di vetri;
- i danni causati da roditori e parassiti;
- gli attrezzi per lo sport, le biciclette e i ciclomotori, compresi i loro oggetti di equipaggiamento, usati per competizioni;
- attrezzi per lo sport dotati di un proprio motore (ad esclusione dei ciclomotori per i quali non è prescritta per legge un’assicurazione responsabilità civile);
- i danni causati dall’acqua piovana e dal fondersi della neve o del ghiaccio infiltrata da abbaini, finestre aperte e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti in occasione di costruzioni nuove, oppure in relazione a lavori di trasformazione o di altro genere sullo stabile;
- i dati presenti sulle cose assicurate, per es. foto, file musicali, programmi applicativi;
- i danni causati da animali domestici a seguito di graffi, morsi e deiezioni;
- il ferimento o l’uccisione di animali.
406.5 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.
Art. 407 Prodotti surgelati
407.1 Validità territoriale
Questa assicurazione complementare vale in tutte le sedi riportate nella polizza.
407.2 Estensione assicurativa
Sono assicurati i danni ai generi alimentari destinati al consumo privato delle persone assicurate e conservati in congelatori o refrigeratori che, a causa di un guasto imprevisto dell’apparecchio frigorifero, non possono essere più consumati.
L’assicurazione vale a primo rischio fino alla somma di assicurazione concordata.
407.3 Franchigia
Per i danni a prodotti surgelati non si applica alcuna franchigia.
Assicurazione responsabilità civile di privati
Art. 601 Validità temporale e territoriale
601.1 Validità temporale
L’assicurazione copre i danni che sono causati nell’arco della durata dell’assicurazione.
601.1.1 Non sono assicurati
- Nel caso di un’offerta (da parte di Zurich)
I danni che sono già stati causati al momento della stipula del contratto.
- Nel caso di una proposta (da parte del contraente)
I danni che sono già stati causati al momento della presentazione della proposta.
601.2 Validità territoriale
Salvo diversa indicazione, l’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Art. 602 Persone assicurate
A seconda della convenzione, sono assicurati solo il contraente (persona singola) o il contraente e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che rientrano regolarmente presso la sua abitazione durante la settimana o nel fine settimana (assicurazione familiare).
Sono inoltre assicurati
- i minorenni affidati ad una persona assicurata per custodia diurna, per cura e durante le ferie;
- lavoratori dipendenti e personale ausiliario di una persona assicurata per danni cagionati durante l’esecuzione di un incarico o durante l’esercizio dell’attività professionale nell’ambito privato di una persona assicurata. Non sono assicurati professionisti autonomi e il loro personale ausiliario;
- persone nella loro qualità di capofamiglia, per danni causati da conviventi minorenni di una persona assicurata che soggiornano temporaneamente presso di loro. Questa protezione assicurativa vale a condizione che la sorveglianza non sia a scopo professionale;
- persone nella loro qualità di detentori di animali di una persona assicurata, purché tale detenzione duri al massimo due mesi e non sia a scopo professionale.
Art. 603 Assicurazione di previdenza
In caso di matrimonio, costituzione di un’unione registrata o di un concubinato, la copertura assicurativa vale per la durata di un anno anche per le persone che vivono nella medesima economia domestica.
Art. 604 Qualità delle persone assicurate
Le persone assicurate sono assicurate per le conseguenze del loro comportamento nella vita privata, in una delle seguenti qualità ma solo nell’ambito descritto.
- capofamiglia;
- datore di lavoro di personale di servizio, collaboratori alla pari e tate in ambito privato;
- proprietari di case unifamiliari o plurifamiliari per uso personale, senza locali commerciali, con al massimo tre appartamenti situati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Sono altresì coassicurati i terreni adiacenti di pertinenza dello stabile, la strada privata, gli stabili accessori non destinati a scopo di lucro nonché apiari e capanni da giardino (costruzioni mobili);
- proprietari per piano, ossia proprietari di appartamenti adibiti ad abitazione per uso personale (inclusi gli appartamenti di vacanza) in proprietà per piani che si trovano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; l’assicurazione copre le pretese di responsabilità civile per danni la cui causa risiede nelle parti dello stabile che sono oggetto di diritto esclusivo del comproprietario per piano, nonché le pretese di responsabilità civile per danni la cui causa risiede in parti dello stabile, locali o impianti usati in comune.
In caso di pretese della comunità di proprietari nei confronti della persona assicurata in qualità di proprietaria per piano autrice del danno, non è assicurata quella parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà della persona assicurata.
Se la comunità dei comproprietari per piano ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile di stabili, la copertura assicurativa responsabilità civile di privati sussiste soltanto per la parte del danno che supera la somma di assicurazione di responsabilità civile di stabili;
- proprietari di case di vacanza, abitazioni mobili, roulottes non immatricolate con stazionamento fisso, che si trovano rispettivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- locatari o affittuari di stabili e locali adibiti ad abitazione per uso personale, incluse le pretese per danni a parti dello stabile e impianti usati in comune. Con danni del locatario si intendono il danneggiamento e la distruzione causati all’oggetto preso in locazione;
- locatari di camere di albergo, abitazioni secondarie, appartamenti e case di vacanza, costruzioni mobili nonché abitazioni mobili e roulotte non immatricolate con stazionamento fisso, adibiti ad uso personale;
- committente di nuove costruzioni, di lavori di trasformazione e di ampliamento nonché di rinnovi di stabili, fondi e impianti assicurati con questa assicurazione di responsabilità civile fino a un costo di costruzione complessivo di CHF 200’000 (calcolato in base ai criteri SIA);
- proprietari, locatari, affittuari di fondi non edificati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (ad es. capanni da giardino, compresi padiglioni per la relativa gestione);
- sportivi non professionisti, incluse manifestazioni sportive e gare;
- detentori di armi;
- membri della protezione civile rispettivamente dell’esercito in servizio di protezione e difesa in Svizzera;
- detentori di animali. La responsabilità in qualità di detentore di animali a scopo di reddito è coassicurata fino a un reddito annuo lordo di CHF 6’000. Per la detenzione di animali si devono rispettare le norme legali applicabili;
- attività secondaria con reddito annuo lordo fino a un massimo di CHF 6’000. Questo limite non si applica per redditi da custodia di bambini, attività di madre diurna o genitori affidatari.
Art. 605 Danni assicurati
È assicurata la responsabilità civile legale propria delle persone assicurate per
- esioni corporali, ossia decesso, ferimento oppure altri danni alla salute di persone;
- danni materiali, ossia distruzione, danneggiamento oppure perdita di cose, uccisione, ferimento oppure perdita di animali.
Sono coassicurati i danni patrimoniali riconducibili a una lesione corporale assicurata o a un danno materiale assicurato cagionato alla parte lesa.
Su richiesta del contraente, Zurich eroga prestazioni sussidiarie ad altri fornitori di prestazioni nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione, anche senza responsabilità civile legale per
- danni, causati da conviventi assicurati incapaci di discernimento. La prestazione ammonta a un massimo di CHF 200’000 per evento;
- danni non superiori a CHF 2’000 per evento causati a cose di visitatori. Non sono considerati visitatori le persone che si trattengono presso la persona assicurata nell’esercizio di un’attività professionale, come pure i locatari o i sublocatari di camere, appartamenti e stabili della persona assicurata;
- danni non superiori a CHF 2’000 per evento causati da animali domestici assicurati. Danni al custode temporaneo sono assicurati in deroga all’art.613 a). Non vengono fornite prestazioni se la custodia avviene a scopo professionale;
- danni materiali non superiori a CHF 2’000 per evento causati da persone praticanti uno sport, durante lo svolgimento di attività sportive e di gioco.
Art. 606 Responsabilità civile per danni a oggetti presi in custodia o affidati
È assicurata la responsabilità civile delle persone assicurate per danni a cose di terzi, che hanno acquisito o noleggiato per l’utilizzo, la custodia, il trasporto o per un altro scopo.
Per i seguenti danni materiali si applica una limitazione speciale delle prestazioni:
- per i danni a gioielli, orologi, pellicce, oggetti d’arte e strumenti musicali: CHF 20’000 per evento;
- in caso di perdita di chiavi o codici, schede per sistemi di accesso elettronici (badge) e simili affidati per accedere ai locali del datore di lavoro, di stabili pubblici e di locali di associazioni: CHF 20’000 per evento. Sono comprese anche le spese per le necessarie modifiche o sostituzioni delle serrature (incluse quelle provvisorie) e delle relative chiavi.
A complemento delle restrizioni dell’estensione assicurativa sono esclusi dall’assicurazione ai sensi dell’art.613:
- danni a cavalli presi in prestito, in locazione, detenuti temporaneamente o cavalcati su incarico di terzi e per danni alla relativa attrezzatura per l’equitazione o al calesse (fatta salva l’assicurazione complementare ai sensi dell’art.702);
- la responsabilità civile per danni arrecati ad aeromobili in prestito o in locazione per i quali è prescritta per legge un’assicurazione di responsabilità civile;
- cose oggetto di un contratto di leasing o di locazioneacquisto.
Art. 607 Responsabilità civile per l’utilizzo di veicoli a motore di terzi
In relazione all’utilizzo di veicoli a motore di terzi si applica la seguente estensione assicurativa:
- È assicurata una franchigia esistente nell’assicurazione di responsabilità civile di veicoli a motore nonché la maggiorazione del premio causata da un declassamento del bonus fino al recupero del livello di premio valido al momento del sinistro, se le persone assicurate sono responsabili in qualità di conducente o passeggero di veicoli a motore appartenenti a terzi.
- In caso di utilizzo di veicoli a motore di terzi non immatricolati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein da parte di persone assicurate in qualità di conducente o passeggero, sono inoltre assicurate
- le pretese avanzate nei confronti delle persone assicurate, se non assicurate tramite assicurazione di responsabilità civile legale per il veicolo o se non è prescritta alcuna assicurazione di responsabilità civile,
- la differenza tra la somma dell’assicurazione di responsabilità civile esistente per il veicolo e la somma dell’indennità massima di CHF 2 milioni.
- In deroga all’art.613 g), capoverso 4, la responsabilità civile per le persone assicurate per danni in qualità di conducente di go-kart di terzi è assicurata per gli impianti commerciali previsti. La responsabilità civile è esclusa per i danni derivati dalla partecipazione a manifestazioni sportive e per danni al veicolo stesso.
Per danni che si verificano all’estero l’indennità massima corrisponde a CHF 2 milioni.
Art. 608 Responsabilità civile da utilizzo di biciclette e ciclomotori
L’assicurazione si estende alle pretese nei confronti delle persone assicurate in qualità di conducente di biciclette e ciclomotori, se un’assicurazione responsabilità civile non è prescritta per legge.
Se sussiste un’assicurazione responsabilità civile obbligatoria, sono assicurate le pretese per la parte del danno che eccede la somma di assicurazione dell’assicurazione prescritta per legge.
Se l’assicurazione prevista dalla legge non è stata stipulata o se il conducente del veicolo non è in possesso della licenza di condurre che la legge gli impone, le pretese non sono assicurate.
Per i danni che si verificano all’estero, l’indennità massima è limitata a CHF 2 milioni.
Art. 609 Responsabilità civile da utilizzo di natanti e aeromobili
È assicurata la responsabilità civile in qualità di proprietario, detentore o utente di natanti, tavole da surf, aeromobili, apparecchi volanti e oggetti volanti di qualsiasi natura, per i quali non sia prescritta per legge un’assicurazione responsabilità civile.
In caso di assicurazione prescritta per legge, è coassicurata la responsabilità civile in qualità di detentore di aeromodelli fino a un peso massimo di 30kg.
Art. 610 Disposizioni per impianti di cisterne
La persona assicurata ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione degli impianti di cisterne da parte di tecnici entro i termini previsti per legge o imposti dalle autorità. I disturbi al buon funzionamento degli stessi devono essere immediatamente rimossi e le necessarie riparazioni e revisioni devono essere eseguite senza indugio. La copertura assicurativa decade se il contraente non si attiene ai suddetti obblighi di manutenzione.
Non sono coperte le spese per l’accertamento di falle, per vuotare, riempire, riparare e modificare gli impianti.
Art. 611 Pregiudizi all’ambiente
È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali connessi con un pregiudizio all’ambiente, se tale pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, improvviso e imprevedibile, che rende necessari provvedimenti immediati quali la notifica all’autorità competente, l’allarme alla popolazione, l’adozione di misure di prevenzione di sinistro risp. di riduzione dei danni.
Per pregiudizio all’ambiente si intende la perturbazione durevole dello stato naturale dell’aria, delle acque (anche quelle del sottosuolo), del suolo, della flora risp. della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono derivare o sono derivati effetti nocivi o pregiudizievoli di altro genere per la salute dell’uomo, i beni o gli ecosistemi. È altresì considerato pregiudizio all’ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come «danno all’ambiente».
Restrizioni della copertura assicurativa
La copertura assicurativa esclude la responsabilità civile per danni dovuti al fatto che più eventi simili per i loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze nocive nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili) richiedono congiuntamente misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie.
Sono escluse le pretese per il pregiudizio all’ambiente vero e proprio e quelle in relazione a siti contaminati.
Art. 612 Spese di prevenzione di sinistro assicurate
Se in seguito a un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l’assicurazione si estende anche alle spese sostenute da una persona assicurata per attuare provvedimenti adeguati al fine di scongiurare tale pericolo. Le spese di prevenzione di sinistro sono equiparate ai danni materiali.
Non sono assicurate le spese per
- la soppressione di uno stato di pericolo;
- le misure di prevenzione di sinistro che vengono adottate in seguito a caduta di neve o alla formazione di ghiaccio.
Art. 613 Restrizioni della copertura assicurativa
Sono esclusi dall’assicurazione
- le pretese per danni che riguardano le persone assicurate o le persone che vivono con loro in comunione domestica o le cose di loro proprietà;
- i danni correlati a un’attività professionale principale o secondaria non assicurata o a un’attività che una persona assicurata esercita senza la necessaria autorizzazione;
- i danni a valori pecuniari presi in consegna, ossia denaro, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), abbonamenti non personali, biglietti e buoni non personali, monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, nonché documenti, piani presi in consegna come pure materiale appartenente all’esercito, alla protezione civile e ai vigili del fuoco;
- i danni dovuti a usura e danni la cui sopravvenienza era da attendersi con grande probabilità;
- i danni a cose provocati dall’azione prolungata per es. delle intemperie, della temperatura, dell’umidità, del fumo, della polvere, della fuliggine, del gas, dei vapori o di vibrazioni;
- i danni derivanti dalla responsabilità assunta per contratto, che eccede la responsabilità legale;
- la responsabilità civile
- del detentore di veicoli a motore. Questa esclusione non ha validità in caso di utilizzo consentito per legge del veicolo senza assicurazione di responsabilità civile obbligatoria;
- in qualità di conducente di un veicolo senza essere in possesso della necessaria licenza di condurre;
- per danni conseguenti a corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore;
- per danni con veicoli a motore e imbarcazioni con motore che si verificano partecipando a corse, rally e competizioni simili nonché in tutti i casi di corse su percorsi di gara;
- per danni a veicoli a motore e imbarcazioni guidati per i quali è prescritta per legge un’assicurazione responsabilità civile, nonché a veicoli che una persona assicurata utilizza in qualità di accompagnatore prescritto per legge, inoltre a rimorchi trainati da veicoli a motore guidati. L’eccezione a questa esclusione è costituita per i danni a ciclomotori;
- per danni a veicoli di un datore di lavoro di una persona assicurata;
- per i danni a veicoli e rimorchi noleggiati da una persona assicurata o presi in prestito a pagamento da un’azienda di car sharing o una piattaforma di sharing;
- per danni a veicoli che vengono usati in leasing da una persona assicurata oppure utilizzati nel quadro di un cosiddetto modello di abbonamento;
- per danni alle cose trasportate con il veicolo a motore.
- pretese derivanti da danni di qualsiasi tipo riconducibili direttamente o indirettamente ad eventi bellici o ad operazioni simili, tumulti di qualunque genere o atti terroristici, indipendentemente dalle cause concomitanti;
- danni dovuti a raggi laser, maser o radiazioni ionizzanti;
- danni causati da una persona assicurata in qualità di membro dell’esercito svizzero o della protezione civile svizzera durante fatti di guerra o come membro di un esercito straniero;
- danni in relazione alla perpetrazione intenzionale di delitti o crimini, all’inosservanza intenzionale di disposizioni di legge o emanate dalle autorità nonché alla partecipazione attiva a risse e zuffe;
- pretese avanzate in seguito alla trasmissione di malattie infettive dell’uomo, degli animali e delle piante;
- danni in relazione a muffa, amianto o urea-formaldeide.
Art. 614 Rinuncia a riduzioni di prestazione a causa di negligenza grave
Se espressamente concordato, Zurich rinuncia a ridurre le prestazioni assicurate a causa di negligenza grave ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Sono tuttavia esclusi i casi in cui la persona assicurata ha cagionato il sinistro sotto l’influsso di alcol, droghe o per abuso di medicamenti. È altresì escluso il sinistro causato intenzionalmente o con dolo eventuale.
Art. 615 Prestazioni
Le prestazioni consistono nell’indennizzo delle pretese giustificate e nella difesa contro pretese ingiustificate. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per la riduzione dei danni, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione di sinistro assicurate. Tali prestazioni sono limitate alle somme di assicurazione indicate nella polizza o nelle Condizioni generali di assicurazione.
Zurich si occupa della trattazione di un caso di sinistro se le pretese eccedono la franchigia prevista (con riserva art. 617). Rappresenta la persona assicurata ed è autorizzata a versare l’indennità direttamente al danneggiato e senza dedurre un’eventuale franchigia.
La persona assicurata non è autorizzata a riconoscere o a liquidare qualsiasi pretesa del danneggiato senza il previo consenso di Zurich né a cedere alla parte lesa o a terzi le pretese derivanti dalla presente assicurazione prima del loro accertamento definitivo.
In caso di processo civile, è tenuta a rilasciare la necessaria procura all’avvocato designato da Zurich. Un’eventuale indennità di processo riconosciuta alla persona assicurata spetta a Zurich fino a concorrenza delle sue prestazioni.
La liquidazione di un caso di sinistro da parte di Zurich o una sentenza giudiziaria nei suoi confronti sono vincolanti per la persona assicurata. La persona assicurata è tenuta a rimborsare a Zurich la franchigia concordata rinunciando a qualsiasi obiezione.
Se a una persona assicurata può essere ascritta una responsabilità per un’azione prestata a titolo di favore, Zurich rinuncia a far valere la deduzione prevista dalla legge (deduzione di compiacenza).
La totalità dei danni riconducibili alla medesima causa, indipendentemente dal numero dei danneggiati o degli aventi diritto, è da considerarsi un unico sinistro.
Art. 616 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa. Per danni del locatario la franchigia viene dedotta una sola volta in caso di uscita.
Art. 617 Assicurazione obbligatoria
Se si tratta di un’assicurazione responsabilità civile obbligatoria (assicurazione obbligatoria) si applica quanto segue:
- Se la parte lesa fa valere nei confronti di Zurich le pretese nell’ambito del diritto di credito diretto, Zurich si occupa della trattazione del caso di sinistro anche al di fuori della franchigia.
- La disposizione legale, secondo la quale le persone danneggiate possono essere oggetto di eccezione per aver cagionato per colpa grave o intenzionalmente l’evento assicurato, per violazione degli obblighi, mancato pagamento del premio o una franchigia concordata a livello contrattuale, viene applicata esclusivamente per la parte della somma di assicurazione corrispondente alla somma di copertura dell’assicurazione obbligatoria prevista per legge. In questi casi Zurich ha un diritto di regresso sul contraente risp. gli assicurati.
Assicurazioni complementari all’assicurazione responsabilità civile di privati
Se espressamente concordato e indicato nella polizza, il contratto può includere le seguenti assicurazioni complementari. Se non diversamente prescritto nelle singole assicurazioni complementari, trovano applicazione le disposizioni dell’assicurazione responsabilità civile di privati.
Art. 701 Uso di veicoli a motore di terzi (danni ad autoveicoli di terzi fino a 3’500 kg di peso totale, rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni)
701.1 Estensione assicurativa
Sono assicurati i veicoli a motore guidati dalle persone assicurate fino a 3’500 kg di peso totale, i motoveicoli e le imbarcazioni per i quali è prescritta dalla legge un’assicurazione responsabilità civile. I danni a rimorchi sono assicurati se tali rimorchi possono essere trainati da automobili o da altri autoveicoli leggeri fino a un peso totale di 3’500 kg in base alla legislazione sulla circolazione stradale.
È assicurata la responsabilità civile legale per danni cagionati ai veicoli assicurati come conducente o accompagnatore di allievi conducenti a norma di legge durante un periodo massimo di 25 giorni per anno (siano essi consecutivi o meno). L’indennità massima per rimorchi, motoveicoli e imbarcazioni ammonta a CHF 50’000 per ognuno.
701.2 Restrizioni della copertura assicurativa
- Se per il veicolo in questione sussiste un’assicurazione con la copertura per danni causati da collisione, la copertura assicurativa si limita alla franchigia nonché alla maggiorazione del premio causata da un declassamento del bonus fino al recupero del livello di premio valido al momento del sinistro.
In aggiunta alle restrizioni dell’estensione assicurativa nell’assicurazione responsabilità civile di privati (art. 613) sono esclusi anche
- danni a veicoli guidati da una persona assicurata in correlazione con un’attività professionale e danni a veicoli di un datore di lavoro di una persona assicurata, indipendentemente da quale persona assicurata fosse alla guida del veicolo;
- pretese derivanti dall’utilizzo del veicolo non autorizzato per la persona assicurata.
L’art. 613 lett. g capoverso 5 viene sostituito come segue:
Non sono assicurati
- danni a veicoli e rimorchi guidati o trainati da una persona assicurata durante lezioni di guida professionali;
- i danni a veicoli a noleggio e in sharing che vengono guidati da una persona assicurata.
701.3 Franchigia
La franchigia ammonta a CHF 200 per evento, se nella polizza non è indicata una franchigia diversa.